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DOMANDA :
Questo Ente vuole sapere se, visto che il datore di lavoro, in caso di superamento delle 48 ore settimanali, e nel caso in cui il dipendente non effettui il recupero nell'arco del quadrimestre, non deve comunicare alla direzione provinciale del lavoro tale superamento, vale ancora questa regola?
RISPOSTA:
A norma dell’art. 4 comma 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, era previsto che:
“ In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unita' produttive che occupano piu' di dieci dipendenti il datore di lavoro e' tenuto a informare, alla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalita' per adempiere al predetto obbligo di comunicazione”
Tale obbligo è stato abolito dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 41 che ha abrogato gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
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