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DOMANDA :
Con la presente ci si permette di sottoporre a codesta Spett.le Co.Nord il seguente quesito.
Il Comune di xxxxxx nel febbraio 1997 (con modifiche nell’anno 2006) ha costituito con atto notarile un’associazione denominata “Comitato di Gestione del Bocciodromo”, ai sensi dell’art. 18 della Costituzione e degli artt. 36-37-38 del Codice Civile, senza scopo di lucro, cui è stata affidata in concessione la gestione del bocciodromo comunale con convenzione del 1996 (le date indicate sono corrette!).
Nell’atto costitutivo vengono indicate le associazioni facenti parte di tale Comitato, assieme al Comune di xxxxxxx, i cui rappresentanti compongono il Consiglio Direttivo:
Lo scopo dell’associazione è quello di promuovere, migliorare e sviluppare la vita associativa, culturale, sportiva e ricreativa.
Detta Associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti e gestire anche una attività commerciale avente per oggetto la somministrazione, a soci e non soci, di bevande e prodotti gastronomici vari.
Nel 2006 è stato modificato in Consiglio Comunale tale statuto , modificandone anche il Consiglio Direttivo che risulta composto dalle associazioni e dall’Assessore Comunale delegato.
Con deliberazione consiliare contemporaneamente è stata approvata la nuova convenzione riassegnando al Comitato l’impianto per il gioco delle bocce di proprietà comunale denominato bocciodromo.
In particolare alle tre società bocciofile membri del Comitato di Gestione viene assegnato:
un vano bar grande-ingresso
sala polivalente di nuova costruzione con ripostiglio e vano cucina.
Dagli atti pare di capire che siano le tre società bocciofile a gestire il bar in prima persona.
Successivamente una delle tre società bocciofile, su delega delle altre due, ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione per l’esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del bocciodromo, nominando all’uopo un preposto, ai sensi dell’art. 3, lett. n), della L.R. 59/2007 (in possesso dei requisiti professionali richiesti per effettuare l’attività).
Si fa presente che detta autorizzazione di esercizio per attività di somministrazione è stata autorizzata dal Responsabile di Servizio “in deroga ai criteri di programmazione, in quanto attività abbinata all’impianto sportivo”, inoltre è “sottoposta al vincolo della non trasferibilità ed è valida esclusivamente per i locali indicati, nonché per il nominativo succitato” .
L’Amministrazione Comunale intende valutare/rivedere sia l’atto costitutivo che la convenzione, per affidare ad un privato la gestione dell’attività di somministrazione all’interno della struttura comunale, o verificare se un organismo avente la struttura di “associazione” è deputata all’esercizio di tali attività.
Si chiede:
1) avendo il Comune sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione “Comitato di Gestione del Bocciodromo” può essere “chiamato in causa” per debiti contratti dalle altre associazioni del Comitato?
2) le associazioni hanno la qualifica di “ONLUS” e lo svolgimento di un’attività prevalente commerciale può comportare il venir meno di questo requisito, oppure possono svolgere attività commerciale?
3) se le associazioni non possono gestire un’attività commerciale, il Comune può modificare l’atto costitutivo e la convenzione riservandosi la porzione della struttura relativa al bar-ristorante?
4) se il Comune si riserva i locali bar-ristorante deve avviare una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto cui affidare la gestione del bar, previa predeterminazione di un canone annuo da introitare nelle casse comunali?
5) se le associazioni possono gestire un’attività commerciale, essendo senza scopo di lucro, quali sono le formalità/controlli che il Comune deve adottare?
Ma, a monte, è necessario modificare anche la struttura del Comitato adottando un altro statuto, al fine di adeguarlo alla normativa vigente? Oppure è sufficiente che il Comune esca formalmente da questa Associazione ?
RISPOSTA:
Con riferimento ai quesiti esposti si deve premettere che questo servizio deve limitarsi a fornire indicazioni di carattere generale che si suggerisce di approfondire presso un professionista del settore .
Ciò premesso si forniscono i seguenti elementi di valutazione:
Il Comune è uno dei soggetti costituenti l’associazione. A norma dell’art. 1 dello Statuto l’associazione è costituita a norma degli articolo 36, 37 e 38 del Codice Civile.
A norma dell’art. 38 c.c., le responsabilità in sede civile, amministrative, penale ed economico-finanziarie ricadono, personalmente e solidalmente, su coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Le Onlus sono per definizione Enti non commerciali cui non è vietato in assoluto di svolgere attività commerciale, purchè tale attività non sia preponderante rispetto alle attività istituzionali (altrimenti non si tratterebbe di enti non commerciali).
L’art.149 del testo unico delle imposte sui redditi individua alcuni parametri da cui è possibile dedurre la prevalenza dell’esercizio dell’attività commerciale rispetto a quella istituzionale come ad esempio:
la prevalenza dei beni destinati all’attività commerciale rispetto a quelli destinati all’attività istituzionale;
la prevalenza dei proventi derivanti dall’esercizio dell’attività commerciale rispetto agli introiti connessi con l’attività istituzionale .
Ciò premesso si ritiene che il Comune non possa unilateralmente modificare lo Statuto, dovendo osservare le modalità previste all’art. 20 dello stesso.
Il Comune può invece decidere di uscire dall’Associazione (a parere di chi scrive sarebbe una scelta opportuna ).
Circa la gestione del bar, fatto salvo quanto sopra specificato, le associazioni possono gestire un bar purchè siano rispettate le seguenti condizioni:
I locali adibiti a bar non devono avere accesso diretto dalla pubblica via e non possono essere reclamizzati all’esterno;
E’ necessario il rispetto delle norme edilizie e sanitarie;
La gestione del bar può avvenire sia in forma diretta (cioè con l’apporto dei soci), che in forma indiretta (incarico ad un gestore), ma sempre e solo rivolta ai soci.
Nel caso di gestione diretta del bar si tratta di un’attività decommercializzata ai sensi dell’art. 148 TUIR, a patto che vi siano i seguenti ulteriori requisiti:
a) l’associazione sia anche iscritta presso uno degli enti di promozione sociale nazionali riconosciuti dal Ministero degli Interni (es. ACLI , AICS…);
b) l’attività del bar venga svolta presso la sede dove si svolge anche l’attività istituzionale;
c) l’attività del bar sia strettamente complementare a quella istituzionale ;
d) l’ingresso sia riservato ai soli soci e non al pubblico in genere.
Mancando anche uno solo di questi requisiti,, si ricade nell’ipotesi di attività d’impresa.
Ove il Comune decidesse di affidare ad un privato la gestione dell’attività di somministrazione all’interno della struttura comunale, sarebbe necessario attivare una procedimento ad evidenza pubblica.
In ogni caso il gestore (concessionario) individuato dovrà comunque rispettare le prescrizioni sopra dette.
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