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DOMANDA :
Questo Ente intende assumere un funzionario presso l'ufficio tecnico comunale in qualifica D parametro retributivo D1 possibilmente progressione verticale interna.
Poichè il vigente Regolamento comunale prevede tale possibilità con procedura selettiva in forza della valorizzazione della professionalità acquisita non solo nell'ambito del lavoro d'ufficio, ma anche in relazione alla partecipazione a corsi di formazione e convegni con risultati soddisfacenti, si chiede a codesta spettabile associazione, se la progressione verticale de qua può essere attivata mediante concorso interno prescindendo dal titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, ovvero con diploma di geometra o perito edile con gli anni di servizio previsti nel regolamento comunale e con professionalità acquisita, il tutto dettagliatamente precisato nel relativo bando.
Il quesito è posto in relazione alla norma sancita dall'art. 62 del Dlgs.vo 150 del 27/10/2009 che modifica l'art. 52 del Dlgs.vo 165/2001.
RISPOSTA:
Per quanto attiene alla materia delle progressioni interne, si ritiene utile riportare la posizione della Corte dei Conti della Lombardia che per altro si è parzialmente modificata negli ultimi mesi.
Ci riferiamo al parere n. 375 del 18 marzo 2010 che sostanzialmente considerava ancora possibile le progressioni interne ed al successivo parere n. 517 del 28 aprile 2010 con il quale al contrario si sostiene l’abolizione di tale istituto fatte salve le progressioni già programmate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/2009.
Si aggiunga che tra la prima e la seconda pronuncia della Corte dei Conti della Lombardia, vi è stata anche la sezione delle autonomie che ha affermato che dopo l’entrata in vigore della riforma brunetta non è più possibile ricorrere alle progressioni interne (deliberazione n. 10. SEZAUT/2010/QMIG)
Nel dettaglio La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 10. SEZAUT/2010/QMIG) ha affermato quanto segue:
“…con riferimento agli Enti locali, l’applicabilità dell’articolo 62 del decreto legislativo n. 150/2009, nella parte in cui stabilisce che le progressioni fra aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso, decorre dal 1 gennaio 2010. L’articolo 91 T.U.E.L., nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il d.lgs 150/2009….”
La Corte dei Conti Lombardia, poi con il citato parere n. 517, ha affermato che :
“…In assenza di un regime transitorio chiaramente definito dalla novella legislativa, fermo restando comunque l’obbligo per gli enti locali di adeguarsi alla nuova disciplina sin dal 1° gennaio 2010, sembra corretto sostenere che possano legittimamente essere portate a compimento nel corso del 2010 le progressioni verticali finalizzate a ricoprire posti disponibili nella dotazione organica, che siano state già formalmente autorizzate in sede di programmazione del fabbisogno di personale, secondo le modalità definite nei regolamenti ancora vigenti.
Sotto quest’ultimo aspetto va messo in luce che, ai fini della individuazione dei criteri giuridici applicabili alle progressioni verticali, confluiscono sia le normative sostanziali che quelle procedurali sulla tempistica e sulle modalità delle formalità necessarie per la copertura del posto ed in particolare gli atti programmatori all’uopo occorrenti. Queste procedure, ovviamente, non possono essere avviate
quando abbiano effetto oltre il 31 dicembre 2010….”
Ed inoltre che :
“ …nelle more dell’adeguamento sia legittimo, in applicazione della disciplina regolamentare tuttora vigente, attuare progressioni verticali con riserva al personale esterno di almeno il 50% dei posti disponibili, purché si tratti di iniziative già formalmente autorizzate con atti programmatori alla data di
entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 24 del d.lds. 150/2009…”
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