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DOMANDA :
Viste le numerose richieste di informazioni per apertura sale giochi, e le disposizioni del D.Lgs. 59/2010 sulla semplificazione delle attività di servizio richiedo
1 -se le limitazioni previste dall'art- 38 c. 2 lett. f) del DL 223/06 "localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita già assegnati" convertito in legge:
a - siano mai entrate in vigore vigore (ed eventualmente come si calcolano le distanze :in linea d'aria, il percorso stradale, altro??, in caso affermativo se risultino ancora in vigore visto il D.Lgs. 59/2010?
b- Qual è la definizione di "punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici"? le sale giochi rientrano nella fattispecie?
2 - esistono altre disposizioni in ordine a distanze e/o particolari requisiti da soddisfare (ad eccezione di quanto indicato dai Decr. Dirett. del 2003 e del 2007).
3 - come deve essere considerata la definizione di "Attività principale e o accessoria" nel caso di un esercizio con: Rivendita di generi di monopoli e tabacchi -rivendita di giornali e ricevitoria - lotto - scommesse sportive - giochi sisal - giocattoli - cartoleria - articoli da regalo (Considero l'ISTAT o la superficie dedicata a ciascua attività)
4 - Sempre in merito all'esercizio di cui al punto 3) è possibile che nei medesimi locali il proprietario presenti DIA per l'apertura di una sala giochi o la stessa deve essere fisicamente separata?
RISPOSTA:
Con riferimento al quesito in oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti:
In relazione alle limitazioni previste dall'art- 38 c. 2 lett. f) del DL 223/06 l’individuazione delle distanze tra punti vendita per la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici secondo che si tratti di attività principale o accessoria in non meno di 400 mt nei comuni con con popolazione fino a 200.000 abitanti e non meno di 800 mt nei comuni con popolazione è subordinata alla definizione di un piano di localizzazione degli esercizi definito dai regolamenti ministeriali che al momento non risultano essere stati emanati.
Di conseguenza, la disciplina prevista dal Decreto Bersani non trova immediata applicazione, ma è soggetta alla preventiva attività normativa di attuazione.
Ad eccezione di quanto indicato dai Decreti del 2003 e del 2007 non risulta esistano ulteriori disposizioni in ordine a distanze e/o particolari requisiti da soddisfare (salvo quelli che Codesto Ente si sia eventualmente dato con apposito regolamento).
Per sala giochi si intendono uno o più locali appositi (specificatamente dedicati) ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti , apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita’ di cui all’art. 110 del TULPS. La sala giochi pertanto è un punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
Nel caso di un esercizio con: Rivendita di generi di monopoli e tabacchi -rivendita di giornali e ricevitoria - lotto - scommesse sportive - giochi sisal - giocattoli - cartoleria - articoli da regalo, si precisa che nel caso specifico la tabaccheria in possesso della licenza di cui all’art.88 del TULPS in quanto esercizio autorizzato alla raccolta delle scommesse, è abilitata all’installazione di apparecchi da gioco, ma non per questo può considerarsi sala giochi.
Infatti l’attività di pubblico esercizio e l’attività di sala giochi non possono essere esercitate negli stessi locali.
Tuttavia è possibile, nelle sale gioco, effettuare una somministrazione (che rimane attività complementare e non principale) ai soli clienti della sala giochi.
Per quanto riguarda l’ultimo punto è necessario che la sala giochi sia concretamente separata dall’esercizio commerciale . E’ possibile procedere con DIA
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