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DOMANDA :
Per i dipendenti pubblici che partecipano a corsi di formazione o a convegni pubblici, l’Ente deve pagare la Missione per l’utilizzo del proprio automezzo per partecipare al convegno o al corso di formazione oppure le spese sostenute sono a carico del dipendente ?
Inoltre il tempo trascorso al convegno o al corso di formazione, escluse le ore di viaggio e le ore ordinarie di lavoro, sono da considerare lavoro straordinario?
RISPOSTA:
Per quanto concerne il comparto Enti Locali la materia è regolata dall’art. 41 CCNL 14.9.2000 che è stato parzialmente modificato in virtù di quanto previsto dal comma 213 dell'art.1 della L.266/05.
Tale ultima disposizione ha sostanzialmente soppresso le indennità di trasferta per i dipendenti pubblici precisando che “… sono…soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali”.
Alla luce di quanto sopra detto la materia continua ed essere disciplinata dall’art. 41 CCNL 14.9.2000 con le precisazioni sopra dette.
Pertanto resta confermato il rimborso delle spese di viaggio come segue:
Comma 4, art. 41 CCNL 14.9.2000
“ Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l’uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. (In tal caso si applica l’art.43, commi 2 e ss., e IMPLICITAMENTE ABROGATO) al dipendente spetta ( l’indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8 IMPLICITAMENTE ABROGATO), il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.”
In relazione invece al rapporto tra trasferta e straordinario, sulla base anche di pareri ARAN, si precisa che si può parlare di lavoro straordinario solo per l’attività lavorativa svolta nella sede della trasferta in quantità superiore all’orario prescritto per la stessa giornata lavorativa.
In detta attività non deve comunque essere computato il tempo occorrente per il viaggio, riservato espressamente solo agli autisti, né il tempo destinato ai pasti, i tempi di attesa e quelli per il pernottamento.
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