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DOMANDA :
Il DPR 7 aprile 2000 n. 118 obbliga le amministrazioni dello Stato, compresi gli Enti locali, all'istituzione di un albo dei soggetti ai quali sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni e altri benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci.
Ebbene, l'erogazione di borse di studio, libri di testo, contributi per fitto alloggi finanziati dalla regione e quindi non a carico dei bilanci comunali, devono essere considerate nell'albo in oggetto?
Inoltre, dato che la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 1992, oltre a stabilire le regole di dettaglio per la compilazione dell’albo, ha chiarito che non vanno indicate tutte quelle erogazioni corrisposte dalla Pubblica Amministrazione in via generalizzata ed in forza di legge a titolo di previdenza e assistenza sociale, si devono escludere, in forza di tale interpretazione anche tutte le erogazioni effettuate a favore di soggetti destinatari di contributi economici assistenziali?
RISPOSTA:
In relazione alla materia oggetto del quesito si osserva anzitutto che gli Enti tenuti alla redazione ed alla pubblicazione dell’Albo delle Provvidenze Economiche, effettivamente gestiscono la materia con modalità le più disparate.
La stessa circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 1992 non esemplifica la locuzione “erogazioni corrisposte dalla Pubblica Amministrazione in via generalizzata ed in forza di legge a titolo di previdenza e assistenza sociale”.
Chi scrive predilige una lettura testuale della norma, pertanto nel caso in cui l’erogazione della provvidenza economica (in materia di assistenza e beneficenza)sia effettuata in forza di legge ad esempio :
L. 328/2000 – L. 104/90 – 184/83 - D.P.R. 309/90 in materia di buoni socio assistenziali, borse lavoro, assistenza educativa, affidi, tossicodipendenze…,
i relativi beneficiari non sarebbero da inserire nell’Albo.
Tuttavia si deve osservare che in sostanza l’albo semplicemente riassume in un unico documento gli atti già assunti che impegnano le spese per l’erogazione delle provvidenze economiche che già riportano sicuramente l’indicazione del beneficiario almeno nell’originale mentre probabilmente nelle copie per la pubblicazione sono omesse le generalità.
Pertanto per quanto riguarda l’albo si potrebbe certamente procedere per analogia.
Stante l’incertezza si ritiene che tali provvidenze possano essere comunque inserite nell’albo aggregandole per tipologia e senza l’indicazione dei beneficiari ( al più possono essere inserite ad esempio le sole iniziali) .
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