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DOMANDA :
Con la presente si chiede un parere in merito ad una situazione che si è venuta a creare presso uno dei cimiteri comunali di questo comune.Una sig.ra, ha fatto presente all’Amministrazione comunale, per vie brevi, di voler trasferire in altro comune i resti mortali del marito e del figlio, deceduti qualche anno fa.I resti mortali sono stati tumulati, all’epoca del decesso, presso la tomba di famiglia in concessione del suocero della sig.ra, (padre e nonno dei defunti).Gli uffici per poter accogliere la richiesta di estumulazione hanno fatto presente alla sig.ra che è necessario acquisire il consenso del concessionario della tomba, quindi del suocero, per poter concedere l’autorizzazione alla apertura della stessa. Il suocero però, a detta della sig.ra, non sembra disposto a concedere l’autorizzazione all’apertura della stessa, in quanto non vuole, così come peraltro tutta la sua famiglia, spostare le salme in altro cimitero. Gli uffici si sono attivati per la ricerca di una soluzione al problema, oggi sottoposto dalla moglie e madre dei defunti, però il Regolamento di Polizia Mortuaria non regola il caso sopraesposto.
RISPOSTA:
Con riferimento al quesito in oggetto si deve anzitutto premettere che il Comune non può intervenire a dirimere i conflitti tra terzi essendo estraneo alle vicende che coinvolgono i privati.
La premessa è d’obbligo in quanto non esistono disposizioni di legge specifiche che regolamentano la materia oggetto del quesito, pertanto di solito i conflitti in materia di sepoltura vengono risolti davanti al giudice.
Il DPR 10/9/1990 n. 285, che regola la materia in esame in realtà prevede un solo caso in qui è esattamente declinato il diritto a disporre della salma del defunto e precisamente il caso della cremazione.
L’art. 79 del citato DPR, infatti, prevede che per la cremazione è necessario acquisire la volontà del defunto o in mancanza dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
Dunque prendendo a spunto quanto espressamente previsto per la cremazione è possibile affermare che il diritto a disporre della salma è anzitutto del coniuge e successivamente degli altri parenti.
Tale affermazione è basata però sul buon senso e non su precise disposizioni di legge.
Con riferimento al quesito in oggetto, se assumiamo che il diritto a disporre della salma è del coniuge, allora non è pensabile che un terzo (che non può esercitare tale diritto) possa impedirne l’esercizio da parte del titolare.
Infatti una cosa è il diritto a disporre della salma e altro è l’esercizio di un diritto su un sepolcro (nel caso specifico i diritti derivanti dall’essere titolare di una tomba di famiglia in concessione ).
A parere di chi scrive dunque il coniuge può esercitare il diritto di disporre delle salme dei defunti e pertanto può pretenderne l’estumulazione, mentre il concessionario non può porre impedimenti.
In conclusione si ritiene di suggerire comunque una integrazione al regolamento comunale in quanto il contenzioso tra privati per questioni analoghe a quelle in esame non è infrequente.
Molti comuni hanno inserito nel regolamento un articolo del tipo :
Facoltà di disporre della salma e dei funerali
1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto ed in qualunque forma l’abbia espressa.
2. In difetto, i familiari possono disporre in base all’ordine seguente: coniuge convivente, figli, genitori, altri parenti in ordine di grado o gli eredi istituiti o in caso di mancanza dei sopra citati la persona convivente di fatto da almeno due anni.
3. Se il coniuge passa a seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.
4. L’ordine su esposto deve essere rispettato anche per l’epigrafe, l’esumazione, l’estumulazione, il trasferimento della salma, dei resti ovvero delle ceneri.
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