| |
DOMANDA :
Premesso:
- che questo ente ha stipulato un contratto di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.Lgs. 276/2003 per sostituire una dipendente in maternità
- che ai sensi dell’art. 22, comma 2, secondo periodo il termine iniziale del contratto tra somministratore e lavoratore può essere prorogato nei casi e per la durata del CCNL applicato dal somministratore;
- che l’art.42 del CCNL lavoratori somministrati del 16.5.2008 prevede che il periodo iniziale della missione può essere prorogato 6 volte in 36 mesi e che per al sostituzione di lavoratori assenti il periodo iniziale della missione può essere prorogato fino alla permanenza delle ragioni che hanno causato le assenze;
DATO ATTO che il contratto in essere tra questo ente e l’Agenzia è stato prorogato 1 volta
CONSIDERATO:
- che vi è la necessità di procedere ad un’ulteriore proroga del contratto di somministrazione in quanto la dipendente sostituita sarà nuovamente assente ;
- che ai sensi della circolare Ministero del lavoro 22.2.2005 n.7 la proroga del contratto a t. determinato deve essere “giustificata da ragioni oggettive” (nel ns. caso l’assenza della lavoratrice) “la cui verifica deve essere condotta con riferimento alla originaria esigenza che ha concretizzato la condizione di ricorso alla somministrazione di lavoro in capo al somministratore ovvero come risultante dal contratto di somministrazione relativamente all’organizzazione dell’utilizzatore” (nel ns. caso assenza per maternità con diritto alla conservazione del posto, aspettativa per il figlio e ferie maturate durante il periodo di congedo di maternità); deve inoltre sussistere “il vincono della identità della attività per la quale il contratto di somministrazione era stato stipulato” (nel ns. caso l’attività a cui sarà adibito il lavoratore è la medesima del periodo iniziale di missione);
si chiede un parere in merito alla possibilità di proroga ulteriore per le ragioni sopra esposte del contratto di somministrazione in essere, non essendo ancora raggiunto il limite previsto dal CCNL dei lavoratori somministrati, e nel caso non fosse possibile procedere in tal senso, un parere in merito all’inizio di un contratto di somministrazione nuovo considerando che sia il contratto di somministrazione sia il contratto di lavoro tra il somministratore ed il lavoratore sono esclusi per esplicita previsione di legge dall’applicazione dell’art. 5, commi 3 e seguenti del D.Lgs. 368/2001 (disciplina dello stop/go).
RISPOSTA:
Con riferimento a quanto rappresentato nel quesito in oggetto e con riferimento a quanto previsto dalla circolare Ministero del lavoro 22.2.2005 n.7, si e' del parere che si possa procedere alla proroga ulteriore del contratto di somministrazione. |
|
|
Co.Nord Sede di Bergamo -
Piazzale Risorgimento, 14 - 24128 Bergamo -
Tel. 035 40 35 40 - Fax 035 25 06 82 -
email - conord@conord.org
Co.Nord Delegazione Nord-Est - Via Fontane, 95/b - 31020 Villorba (TV)
- Tel. 0422 30 34 42 - Fax 0422 42 77 15 - email - delegazione.nordest@conord.org |