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DOMANDA :
Un dipendente è stato assunto in data 01/10/1998 con qualifica B1 (ex IV Q.F.).
Dal 01/01/2008 è passato con progressione economica orizzontale in qualifica B3 economico (ex V Q.F.). E’ corretto continuare a corrispondere l’indennità di € 64,56 annui di cui all’art. 4 comma 3 del CCNL 16/07/96 e confermata dall’art. 8 CCNL 09/05/2006 ?
RISPOSTA:
L’indennità istituita con l’ art. 4 comma 3 del CCNL 16/07/96 era destinata al personale appartenente alle qualifiche dalla 1° alla 4° .
A seguito della nuova classificazione del personale in categorie, il personale appartenente alla 4° qualifica funzionale è stato classificato in categoria giuridica B1.
E’ noto che all’interno delle singole categorie è possibile realizzare degli avanzamenti economici e nel caso in oggetto fino alla categoria economica B7.
L’avanzamento economico ( progressione orizzontale ) non comporta un mutamento di mansioni o profilo ma incide solo sul quantum stipendiale corrisposto al dipendente.
Viceversa il passaggio verticale determina il cambiamento di categoria (mansioni, profili…).
Premesso quanto sopra poiché la progressione orizzontale non incide giuridicamente ma solo economicamente e poiché l’indennità ex art. 4 comma 3 del CCNL 16/07/96 era collegata alla posizione giuridica del personale (appartenenza alla categoria funzionale dalla 1° alla 4°) pare evidente che, non intervenendo sull’inquadramento giuridico, il personale in cat. giuridica B1 che effettua progressioni economiche (fino alla B7) conserva l’indennità in questione .
Al contrario non la conserva se viene effettuata una progressione verticale (da B1 a B3). |
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