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DOMANDA : Il comune ha nella propria pianta organica, tra gli altri posti di assistente sociale, un posto cat D di assistente sociale che ha ricoperto tramite stabilizzazione di un'unità di personale in base alla legge 296/2006.
Lo stipendio di questa dipendente solo anticipato dal comune ma poi recuperato con gli introiti percepiti dai comuni del sub ambito di cui è capofila il comune che l'ha materialmente assunta e che l'ha nella propria pianta organica in base ad una convenzione approvata dai consigli comunali.
Ora questa dipendente ha rassegnato le dimissioni .
Il comune , che è soggetto al patto di stabilità ha la necessità da capo sub ambito di sopperire a tale mancanza. Si chiede di sapere se in questo caso specifico ( stipendio solo anticipato ma poi recuperato in toto dai Comuni del sub ambito )il comune può senz'altro procedere ad assunzione anche se le spese di personale dell'anno 2010 sono maggiori di quelle del 2009. Attualmente per rispettare il parametro il comune ha decurtato il fondo di produttività ma intenderebbe sapere se questa operazione poteva essere evitata per procedere a reintegrarlo.
RISPOSTA: La questione dell’obbligo di riduzione delle spese di personale è stata oggetto di diverse e contrastanti interpretazioni.
Tra le diverse interpretazioni di riporta di seguito la più recente, che depone in senso positivo per gli Enti, fornita dalla Corte dei Conti con Deliberazione n. 3/SEZAUT/2010/QMIG di interpretazione dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007).
Secondo tale interpretazione non vi sarebbe l’obbligo immediato della riduzione della spesa di personale in relazione alle spese correnti non essendo ancora stato emanato il DPCM, che avrebbe dovuto dettare le nuove modalità di computo dell’aggregato di spesa per il personale rispetto al parametro della spesa corrente dell’Ente.
Ciò detto si consiglia, prima di procedere a qualsiasi assunzione, di richiedere parere preventivo alla sezione regionale della Corte dei Conti facendo riferimento proprio alla citata deliberazione n. 3 della sezione autonomie.
A ogni buon conto si riporta di seguito stralcio del testo della succitata deliberazione della Corte dei Conti :
“L’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha inteso normativamente confermare l’obiettivo della riduzione della spesa per il personale, stabilendo che, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, “..gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico amministrative..”. ..”, al fine di perseguire un corretto comportamento organizzativo - gestionale dell’Ente.
Tale risultato, demandato alle scelte autonome degli enti interessati, prescinde da criteri e parametri prefissati, purché realizzi coerentemente una tendenza virtuosa di riduzione, in un’ottica di responsabilizzazione ed autodeterminazione dell’ente medesimo.
Alla luce di quanto sopra, il parametro di riferimento non può non essere rappresentato dalla omologa voce di spesa dell’anno immediatamente precedente, in quanto, dall’interpretazione sistematica delle leggi finanziarie succedutesi a partire dal 2007, emerge la volontà del legislatore di incentivare un meccanismo volto a realizzare una riduzione strutturale della spesa per il personale in termini progressivi e costanti.
E’ovvio che, per garantire la confrontabilità dei dati nei vari anni di riferimento, è necessaria la comparazione di aggregati omogenei, con le medesime voci di inclusione ed esclusione.
Infine, con particolare riferimento alla richiesta circa l’obbligo di ridurre il tetto di spesa del personale in relazione alle spese correnti, occorre precisare che l’articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 6 agosto 2008 , innovando la disciplina dettata in materia di spese di personale, ha previsto che “…Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti…” demandando ad un emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di “..parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente…” .Tuttavia, alla data odierna, tale DPCM, che dovrà dettare le nuove modalità di computo dell’aggregato di spesa per il personale rispetto al parametro della spesa corrente dell’Ente ed all’andamento della stessa spesa nel quinquennio precedente, non risulta essere stato emanato.
Pertanto, al momento, deve ritenersi vigente il suddetto principio di contenimento progressivo e costante della spesa di cui trattasi -determinato nell’an e non nel quantum- rispetto all’anno precedente, ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, mentre è immediatamente operante il comma 7 dello stesso articolo 76, che, fino all'emanazione del decreto suddetto, vieta “agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale”.”.
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