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DOMANDA : Questa Amministrazione comunale deve provvedere ad adeguare il valore delle aree edificabili ai fini ici. Avendo adottato con delibera di c.c. il nuovo PGT, vorrei sapere come comportarmi sull'edificabilità o meno delle nuove aree destinate ad AMBITI DI TRASFORMAZIONE soggette a P.A.
RISPOSTA: Con riferimento al quesito si richiama anzitutto quanto disposto dalla normativa vigente in materia di edificabilità delle aree (ai fini ICI) :
Art. 2 comma 1 lett. B) del D.LGS. n. 504 del 1992: "Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati tuttavia non edificabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Il comune , su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera”;
Art. 11- quaterdecies, comma 16 del D.L. 30/9/2005 n. 203 convertito con modificazioni in Legge n. 248 del 2/12/2005 : “Ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, la disposizione prevista dall’art. 2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto si interpreta nel senso che un’area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.”
Comma 2, dell’ art. 36 del D.L. 4/7/2006 n. 223 convertito con modificazioni in Legge 4/8/2006, n. 248 : “Ai fini dell’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.”
Comma 5 dell’art. 5 del D.LGS. n. 504 del 1992 : "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”;
Art. 59 comma 1 del D.Lgs. 446/97, lettera g), i Comuni possono :“determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al
massimo l’insorgenza di contenzioso”;
Dal punto di vista della giurisprudenza inoltre si devono segnalare le sentenze della Corte di Cassazione, con n. 25506 del 30 novembre 2006 e n. 6521 del 18 marzo 2009.
In tali sentenze la Corte ha avuto modo di precisare che la edificabilità dei suoli, ai fini fiscali non è condizionata “dall’approvazione della regione, degli strumenti urbanistici e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.
In sostanza si tratta di tenere separate le questioni urbanistiche da quelle fiscali essendo divere le finalità della legislazione urbanistica rispetto a quelle della legislazione fiscale.
Dal punto di vista urbanistico lo scopo è quello di garantire il corretto uso del territorio urbano, e, quindi lo jus edificandi non può essere esercitato se non quando gli strumenti urbanistici siano perfezionati .
Dal punto di vista della legge fiscale invece l’obiettivo è quello di adeguare il prelievo fiscale alle variazioni dei valori economici dei suoli, che si
registrano e progrediscono, in parallelo, dal sorgere della mera aspettativa dello jus edificandi
fino al perfezionamento dello stesso.
Pertanto secondo la Corte, la vocazione edificatoria di un suolo è sufficiente a disapplicare il valore catastale del suolo stesso e ad incrementare il valore del terreno e quindi la base imponibile.
Pertanto, l'edificabilità di un'area, ai fini della determinazione della base imponibile fondata sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione a essa attribuita nello strumento urbanistico adottato dal Comune, aldilà della definitiva approvazione dello stesso e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
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