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DOMANDA : Vi è incompatibilità qualora un consigliere comunale partecipi alla discussione (senza intervenire se non solo in premessa) del punto in cui sussiste un proprio interesse e si allontani dall'aula solo prima della votazione? In particolare si tratta della presa d'atto di una serie di osservazioni, redatte dal tecnico, al Piano Regolatore da inviare alla Regione Veneto.
RISPOSTA: La materia in oggetto è disciplinata dall’art. 78. (Doveri e condizione giuridica) del TUEL 267/2000, che al comma 1 afferma che il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione.
Il comma 2 del citato art. 2 inoltre afferma che gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
Tale obbligo tuttavia non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
Nel caso di piani urbanistici, inoltre, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale.
Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
Ciò premesso è necessario anzitutto circostanziare l’interesse onde acclarare se vi sia effettivamente una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
Ove ciò sia verificato è necessario che il consigliere si astenga dal prendere parte alla discussione ed alla votazione, lasciando l’aula.
Sul fatto se il consigliere possa intervenire, in premessa, nel punto in discussione, si ritiene di dover rispondere negativamente proprio per quanto sopra detto.
L’eventuale intervento del consigliere può essere, a parere di chi scrive, solo ed unicamente diretto a dichiarare l’esistenza dell’interesse, subito dopo il consigliere dovrà lasciare l’aula.
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