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DOMANDA : Avremmo da sottoporre un quesito relativo alla richiesta del D.U.R.C.
In quale caso deve essere richiesto, per poter dar modo di liquidare le relative fatture?
Nel caso specifico, oltre al ns U.T. che lo richiede regolarmente per le forniture di materiale e/o servizi, il ns ufficio Ragioneria si occupa di pagare fatture relative ai Corsi di Formazione/Aggiornamento, acq. materiale di cancelleria (modico importo, mai superiore agli € 200,00), forniture servizi energetici (metano, energia elettrica, acqua potabile/antincendio, telefono/adsl/fax), pagamento buoni pasto del Comune di Grassobbio agli esercizi convenzionati, oltre al pagamento di alcuni professionisti (I.V.A., pratiche previdenziali, Revisore dei Conti, visite mediche, ecc.).
Vorremmo sapere se queste casistiche rientrano nella fattispecie di richiesta del D.U.R.C. , in quanto da un nostro sondaggio effettuato nei Comuni limitrofi, non e' apparsa una linea di condotta univoca e il metodo di comportamento e' diversificato.
Vi saremmo grati se vorrete fornirci indicazioni in merito, citando i relativi riferimenti normativi.
RISPOSTA: Con riferimento al quesito in oggetto si ritiene utile rimandare ad un parere espresso direttamente dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 20 febbraio 2009 (interpello n. 10/2009) avente per oggetto l’art. art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – obbligo di presentazione del DURC da parte dei fornitori di beni, servizi e lavori in economia.
Si trascrive di seguito stralcio di tale parere:
“…Si ricorda anzitutto che il citato D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce, all’art. 1, che “il presente Codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere” e, all’art. 3 comma 9, che costituiscono pubbliche forniture quelle aventi ad oggetto “l’acquisto (…) di prodotti”.
Oggetto della disciplina contenuta nel Codice, dunque, sono i lavori, servizi e forniture e, in queste ultime, vanno ricomprese sia quelle che attengono a prestazioni periodiche e continuative sia quelle che si concretizzano nelle acquisizioni di beni.
Per quanto riguarda i contratti sotto soglia comunitaria, tra i quali rientrano le acquisizioni in economia, l’art. 121 dispone che si applicano, se non derogate, le norme della parte II del Codice. L’art. 125 – che disciplina per l’appunto le acquisizioni in economia – non contiene alcuna deroga espressa all’art. 38, comma 3 (contenuto nella parte II del Codice), secondo il quale “resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni”; ne consegue che il DURC sembrerebbe doversi richiedere anche nell’ambito delle preocedure in argomento.
Va peraltro precisato che l’importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale relativi alla materia previdenziale e consente solo di adottare una procedura di individuazione del contraente semplificata rispetto a quella ordinaria. Il DURC, infatti, ha l’obiettivo di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonché di verificare che le imprese che operano con il settore pubblico rispettino la normativa previdenziale, a prescindere dall’importo del
contratto e dalla procedura di selezione adottata.
Tutto ciò premesso si ritiene che il DURC debba essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità.
Rispetto a tali acquisti, evidentemente, il DURC sarà richiesto solo nel caso di cottimo fiduciario ex
art. 125, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 – attraverso il quale le prestazioni avvengono mediante affidamento a terzi – e non anche nel caso di ricorso all’amministrazione diretta, attraverso la quale le acquisizioni “sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione (…)”.
Quanto sopra in relazione alla fornitura di beni e servizi.
In relazione alle altre fattispecie si precisa quanto segue:
Enti Pubblici : La normativa sul DURC non contempla gli Enti Pubblici tra i soggetti obbligati al suo possesso, pertanto il documento non deve essere richiesto quando la controparte contraente sia un altro Ente Pubblico.
Liberi professionisti : I professionisti sono normalmente iscritti alle rispettive casse previdenziali e non sono soggetti alla gestione INPS ed INAIL.
Pertanto può essere richiesto il rilascio di una certificazione di regolarità contributiva equipollente direttamente alle casse previdenziali di appartenenza.
Utenze (energia, acqua, gas e telefono) : si tratta di contrati di somministrazione e non di appalto, pertanto il durc non è richiesto.
Acquisti economali: si tratta di gestione diretta e non di appalto, pertanto il durc non è richiesto.
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