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DOMANDA : E' stata presentata una DIA a firma di un perito agrario per lavori di demolizione scale e formazione di terrazzino in zona residenziale.
Si richiede se un perito agrario è abilitato a firmare un progetto in zona residenziale.
RISPOSTA: La professione di perito agrario è normata dalla L. 28 marzo 1968, n. 434, "Ordinamento della professione di perito agrario" (Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 aprile 1968, n. 101) integrata dalla L. 21 febbraio 1991, n. 54, di "Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario." (Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 febbraio 1991, n. 49).
In relazione alle progettazioni, a norma dell’art. 2 della citata Legge 434/68, formano oggetto della professione di perito agrario, tra le altre, anche la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi (art. 2 comma 1 lett. b), nonché la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane (art. 2 comma 1 lett. h).
Ovviamente è richiesta l’iscrizione all’albo professionale.
Premesso quanto sopra è possibile che un perito agrario, iscritto all’albo, possa realizzare attività progettuali, purchè nell’ambito e con i limiti sopra detti.
E’ necessario pertanto verificare se il progetto in questione sia riconducibile ad una delle citate fattispecie.
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