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DOMANDA : Ci si permette sottoporre a Codesta Spett.le Conord il seguente quesito:
L’Amministrazione Comunale, nell’ottica di contenere le spese di personale e di aumentare l’efficienza, intende esternalizzare l’intero servizio CED comprensivo delle copie di sicurezza del server e l’intero servizio di gestione economico-giudirico del personale, in modo tale che nessun dipendente intervenga in alcuna procedura (invio dati, ecc.) compresa la gestione dei relativi PEG e trasferendo un dipendente comunale alla ditta aggiudicataria.
RISPOSTA: Con riferimento alla materia delle esternalizzazione dei servizi bisogna richiamare quanto disposto dall’art. 22 della legge 18.6.2009, n. 69 1 che interviene a modificare il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserendo l’art. 6 bis che autorizza, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che Codesto Ente possa procedere come esposto nel quesito e cioè esternalizzare determinati servizi con contestuale trasferimento di personale.
Si deve tuttavia suggerire di prestare particolare attenzione in relazione a quanto concerne la gestione del peg in quanto si ricorda che gli atti gestionali devono necessariamente essere assunti da personale dell’Ente.
Si riporta di seguito il testo del citato articolo 6 bis:
Art. 6-bis. Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni (articolo introdotto dall'articolo 22, comma 1, legge n. 69 del 2009)
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.
2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell’articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull’applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 |
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