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DOMANDA : Per l'anno 2010 deve ancora applicarsi l'art. 3, comma 55, della legge 24.12.2007, n. 244 (finanziaria 2008) il quale stabilisce che l'affidamento di incarichi da parte degli enti locali di incarichi di studio o ricerca, ovvero consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione possa avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dall'organo consiliare ?".
RISPOSTA: L’art. 3, comma 55, della legge 24.12.2007, n. 244 (finanziaria 2008) stabiliva che l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio,ricerca, consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione poteva avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dall'organo consiliare.
Successivamente, interveniva la Legge 133/2008 che con l’art. 46 comma 2 e comma 3, provvedeva a sostituire i commi 55 e 56 dell’art. 3 della legge finanziaria per il 2008 eliminando l’obbligo da parte degli Enti di predisporre il programma delle consulenze e degli incarichi.
In particolare il comma 55 del citato articolo 3 nella versione vigente così recita:
Art. 3 L 244/2007:
comma 55 : “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’ articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267”:
Il comma 55 invece prevede che :
comma 55: “ Con il regolamento di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.
In conclusione, dopo la legge 133 è venuto meno l’obbligo di inserire gli incarichi esterni in uno specifico programma approvato dal Consiglio Comunale, tuttavia gli incarichi di che trattasi potranno essere affidati solo se relativi ad attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nei programmi di cui all’art. 42 comma 2 del tuel 267.
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